L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 5484 del 6 luglio 2026, ha diffuso le indicazioni operative per l’attività di vigilanza sul rischio da danni da calore. L’obiettivo è tutelare i lavoratori esposti allo stress termico ambientale, in particolare nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e dei rider, verificando le misure adottate dai datori di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Il quadro normativo: dal d.m. n. 95/2025 al Testo unico sicurezza
Il rischio da calore rientra tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. La circolare, preceduta da una serie di note ispettive (prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023) recepisce le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, il Protocollo quadro per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche.
Il provvedimento chiede di superare l’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. L’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti una specifica valutazione dello stress termico ambientale.
Cosa verificheranno gli ispettori
Durante gli accessi ispettivi del periodo estivo, il personale dell’INL accerterà l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione. I controlli riguarderanno in particolare:
- l’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) con il rischio specifico e le relative misure di mitigazione;
- la rimodulazione degli orari di lavoro, con anticipazione dei turni all’alba e sospensione nelle ore centrali (12:00-16:00);
- la concessione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione nelle mansioni più gravose;
- la disponibilità di acqua fresca e l’uso di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti;
- la formazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- la sorveglianza sanitaria mirata sui soggetti “fragili” e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS/RLST).
Gli obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro deve valutare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute. Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. L’INL invita inoltre a promuovere iniziative di informazione verso le imprese, favorendo l’uso degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.
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