Cambia il procedimento di pagamento del Bonus nido. Dal 1° luglio 2026 gli Enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture educative per l’infanzia. La misura, prevista dal decreto Lavoro, punta a velocizzare l’erogazione del contributo alle famiglie con figli under 3.
>> Consulta il comunicato dell’INPS.
La nuova comunicazione a carico degli Enti locali
La novità è contenuta nell’articolo 6, comma 5-bis, del d.l. 62/2026, convertito nella l. 112/2026. A partire dal 1° luglio 2026, gli Enti locali trasmettono all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia.
In fase di prima applicazione, la comunicazione deve avvenire entro il 1° settembre 2026. L’obiettivo è consentire all’Istituto di semplificare e velocizzare il procedimento di pagamento del contributo, in un’ottica di maggiore conciliazione tra famiglia e lavoro.
Cos’è il Bonus nido e a chi spetta
Il Bonus nido è un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, rivolto ai genitori di bambini di età inferiore a tre anni. Spetta alle famiglie con figli che frequentano una struttura educativa con regolare titolo abilitativo, riconducibile alle categorie elencate dall’articolo 2 del d.lgs. 65/2017.
- nidi e micronidi;
- sezioni primavera;
- spazi gioco;
- servizi educativi in contesto domiciliare.
È previsto anche un contributo per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che non possono frequentare l’asilo nido a causa di gravi patologie croniche certificate. L’importo massimo è di 3.600 euro annui, calcolato in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE minorenni. Questa semplificazione si aggiunge alla già introdotta validità pluriennale delle domande.
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