La sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), 16 giugno 2026, n. 4800 ha riformato la pronuncia del TAR Lazio, escludendo che gli ex dipendenti di una società in house possano ottenere, tramite il diritto di accesso documentale, i cedolini stipendiali relativi al proprio rapporto di lavoro.
Il tema della trasparenza non cessa di essere al centro della quotidiana attività amministrativa, non solo per il numero degli adempimenti a essa collegati, ma anche e soprattutto per l’intersecarsi di differenti discipline che si caratterizzano per diversi parametri applicativi e che, comunque, impattano in modo frontale con la protezione dei dati personali.
Per questo motivo Maggioli Editore propone il suo corso: L’accesso documentale, l’accesso civico generalizzato pensato per fornire Tools operativi per evitare le responsabilità.
L’accesso documentale, l’accesso civico generalizzato
Tools operativi per evitare le responsabilità
29 Ott 2026 ore 9.00 – 13.00
353.80 €
Il caso e la decisione di primo grado
La vicenda nasce dall’istanza di tre ex dipendenti di una società per azioni esercente un servizio pubblico, finalizzata a ottenere i cedolini stipendiali a partire dal 2015 per verificare eventuali differenze retributive in vista di un’azione giudiziaria. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, qualificando i cedolini come documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro. La società ha impugnato la decisione, contestando, tra l’altro, l’erronea qualificazione degli atti.
La natura privatistica delle società in house
Il cuore della motivazione risiede nella qualificazione giuridica del soggetto detentore. Il Collegio ribadisce che la società in house, pur costituendo una longa manus dell’Amministrazione controllante sul piano organizzativo, è un soggetto di natura privata, dotato di autonoma soggettività giuridica e assoggettato alle regole di diritto comune (art. 1 del d.lgs. n. 175/2016). Tali Enti assumono carattere pubblicistico solo nei settori in cui una norma espressa ed eccezionale li equipara ai soggetti pubblici. Ne consegue l’inoperatività dell’art. 22 della legge n. 241/1990, per difetto del requisito della soggettività pubblica e la conseguente non configurabilità di un documento amministrativo.
Il Consiglio di Stato distingue:
1. gli atti di rilevanza pubblicistica: prove selettive, progressioni di carriera, auto-organizzazione degli uffici, accessibili;
2. atti di quotidiana gestione del contratto di lavoro: tra cui rientrano i cedolini, sottratti all’accesso.
Esclusa anche la riconducibilità all’attività di pubblico interesse di cui alla lett. e) dell’art. 22, così come l’accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013, inapplicabile agli Enti privati.
La differenza con la trasparenza amministrativa
La sentenza ribadisce che per i dipendenti delle società partecipate, la documentazione attinente alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro non è ottenibile tramite gli strumenti della trasparenza amministrativa, ma va richiesta attraverso i rimedi tipici del processo civile, come l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Per gli Enti, la pronuncia conferma che gli oneri ostensivi di matrice pubblicistica non si estendono agli atti di gestione del personale, rafforzando la certezza sui limiti del proprio operato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento