Il parere n. 37360 dell’ARAN reso in applicazione del nuovo CCNL del 23 febbraio 2026, ha chiarito che i titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) hanno diritto ai compensi per lavoro straordinario elettorale indipendentemente dall’acquisizione di finanziamenti da parte di enti terzi. La precisazione riguarda sia i giorni feriali sia il giorno di riposo settimanale.
Il caso
Il quesito sottoposto all’ARAN verte sull’interpretazione dell’art. 17 del CCNL del 23 febbraio 2026 (CCNL Funzioni Locali 2022-2024), che ridefinisce la disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ). In particolare, si chiedeva se lo straordinario elettorale potesse essere riconosciuto a tali figure anche in assenza di risorse finanziate da un ente terzo, e se tale diritto si estendesse al giorno di riposo settimanale.
Il nodo interpretativo nasce dalla formulazione della nuova norma contrattuale, che ha modificato il regime previgente introducendo una disciplina specifica per le prestazioni rese in occasione di consultazioni elettorali e referendarie.
La pronuncia dell’ARAN
L’Agenzia conferma che l’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 va interpretato nel senso di riconoscere ai titolari di EQ il diritto ai compensi per straordinario elettorale per tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate dalla legge, a prescindere dall’introito di risorse da Ente terzo.
Tale diritto opera sia nei giorni feriali sia nel giorno di riposo settimanale: in quest’ultimo caso trova applicazione la disciplina specifica prevista dall’art. 17, comma 1, lett. d) del medesimo CCNL, che regola le condizioni e le modalità di compensazione per le prestazioni rese in tale giornata.
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