Dal 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la legge 1/2026, una riforma che modifica in modo sostanziale il sistema della responsabilità amministrativa contabile nella Pubblica Amministrazione.
La novità più rilevante? L’obbligo assicurativo personale per la responsabilità erariale per chi gestisce risorse pubbliche.
Una svolta che riguarda direttamente:
– Dirigenti e funzionari della sanità pubblica (ASL, aziende ospedaliere, Enti del SSN)
– Medici con incarichi di responsabilità gestionale
– Direttori sanitari e dirigenti amministrativi
– Dirigenti e funzionari di Comuni, Province, Regioni ed Enti locali
– Responsabili di procedimento amministrativo
– Soggetti incaricati della gestione di fondi pubblici (PNRR e PNC inclusi)
La necessità di avere una polizza assicurativa personale a tutela del proprio patrimonio non è più una scelta prudenziale ma è ora un obbligo di legge.
Con la nuova legge, la polizza è un requisito obbligatorio per assumere e mantenere l’incarico e senza la quale non è più possibile svolgere le proprie mansioni.
Gli stessi Enti pubblici secondo il nuovo decreto sono tenuti infatti a verificare l’esistenza e l’adeguatezza della copertura per il personale già assunto e aggiornare le procedure di assunzione: la legge impone infatti al singolo funzionario, di stipulare la polizza prima dell’assunzione dell’incarico.
Il nuovo decreto 1/2026 ha introdotto un intervento organico con tre direttrici principali: la definizione più precisa di colpa grave, il rafforzamento consultivo della Corte dei Conti e appunto l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria personale.
La distinzione tra responsabilità amministrativa, amministrativa contabile e civile
La giurisprudenza ha chiarito l’autonomia tra le diverse forme di responsabilità. L’azione di responsabilità per danno erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei Conti e l’azione di responsabilità civile promossa dall’amministrazione danneggiata restano reciprocamente indipendenti e autonome, anche quando investano i medesimi fatti materiali.
Questa autonomia comporta che un pubblico dipendente può essere chiamato a rispondere su due binari distinti:
-Responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti per danno erariale;
-Responsabilità civile davanti al giudice ordinario per azioni di regresso dell’Ente.
Il funzionario pubblico deve fare molta attenzione a questo punto per come è presentato nel decreto in quanto non significa che il rischio sia ridotto o trascurabile.
Un punto spesso sottovalutato ma che diventa ora importantissimo per il dipendente pubblico, riguarda la coesistenza di un doppio rischio erariale e civile che si può concretizzare contro di lui a seguito di due azioni autonome:
– Azione per danno erariale davanti alla Corte dei Conti (colpa grave)
– Azione civile davanti al giudice ordinario (anche per colpa lieve)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due azioni sono indipendenti e compatibili, anche per i medesimi fatti. Questo significa sostanzialmente che il funzionario può essere chiamato a rispondere del 30% per colpa grave e successivamente, essere citato in sede civile per la parte restante del danno, per un’azione diretta di rivalsa della stessa Amministrazione Pubblica per cui lavora.
Proprio in virtù di questa essenziale precisione, cerchiamo di capire come deve essere una polizza adeguata alla nuova legge 1/2026.
Non basta una generica RC professionale, in quanto l’assicurazione ora deve avere caratteristiche ben precise.
Raccomandazioni operative
Per gli Enti pubblici: verifica delle polizze di tutti i soggetti con responsabilità gestionale, controllo dell’adeguatezza delle coperture secondo la normativa vigente, aggiornamento dei regolamenti interni.
Per dipendenti e amministratori: valutazione attenta della necessità di copertura assicurativa personale, documentazione accurata delle decisioni con riferimenti normativi, aggiornamento continuo dell’adeguatezza della copertura.
Per medici e dirigenti sanitari: considerazione del doppio rischio (professionale e amministrativo), coordinamento con le polizze della struttura sanitaria, formazione specifica sui nuovi obblighi normativi derivanti dalla Legge Gelli-Bianco.
La scelta della polizza deve basarsi sull’adeguatezza delle condizioni di garanzia e sulla competenza specializzata nella gestione dei sinistri, considerando che la responsabilità amministrativa-contabile richiede competenze specifiche e altamente specializzate, sia nella fase di prevenzione che in quella di gestione del contenzioso.
La distinzione tra medici dipendenti pubblici e altri dirigenti pubblici evidenzia come i primi godano di un regime speciale più protettivo grazie alla Legge Gelli-Bianco, mentre per gli altri soggetti operano le disposizioni generali sulla responsabilità amministrativa, rendendo fondamentale una valutazione caso per caso delle esigenze assicurative specifiche.
In un mercato ancora in fase di adeguamento, la prima realtà che ha sviluppato soluzioni pienamente conformi alla nuova normativa 1 del 2026 è Assigeco S.r.l., storico broker assicurativo -Wholesaler & Coverholder con oggi più di 100.000 clienti a livello italiano.
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