Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente fornito un importante chiarimento operativo riguardante l’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile. Con il parere DFP 0077581-P-27/10/2025, l’Amministrazione centrale risponde ai dubbi sollevati dagli Enti locali in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 165, della Legge di Bilancio per il 2025. Il punto focale della questione riguarda il limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali, soglia entro la quale le Amministrazioni possono autorizzare la permanenza in servizio dei dipendenti.
>> CONSULTA IL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico).
Capacità “astratta” come parametro di riferimento
L’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024 permette alle Amministrazioni pubbliche di prolungare il contratto dei dipendenti più meritevoli oltre l’età pensionabile (67 anni): questa norma nasce con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze organizzative, garantendo il passaggio di competenze e l’attività di tutoraggio verso le nuove leve. È importante sottolineare che questa possibilità non rappresenta un diritto del dipendente, ma una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, che può decidere di prolungare il rapporto di lavoro oltre i 67 anni solo in presenza di valutazioni di eccellenza e con il consenso del lavoratore interessato. Il trattenimento deve riguardare personale ancora in attività, escludendo quindi la possibilità di richiamare chi ha già concluso il proprio servizio.
La direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha precisato che: ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la facoltà di trattenere in servizio il personale interessato è «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».
La risposta della Funzione Pubblica introduce una specifica riguardo alla definizione della base di calcolo per determinare il tetto dei trattenimenti. Viene chiarito in modo definitivo che il limite del 10% deve essere inteso in termini finanziari e non per teste.
Inoltre, il parere ribadisce che tale base di calcolo si riferisce alla capacità assunzionale “astratta” e ordinaria dell’Ente, anziché a quella concretamente utilizzata nel piano dei fabbisogni. Per i Comuni, questo parametro si lega direttamente alle previsioni dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e al relativo decreto ministeriale del 17 marzo 2020, che definiscono le facoltà di assunzione a tempo indeterminato in base alla sostenibilità finanziaria.
Implicazioni per la programmazione del fabbisogno
Le Amministrazioni dovranno inserire queste regole direttamente nel piano delle assunzioni. È proprio in questo documento che andrà indicato chiaramente quanti dipendenti possono restare in servizio, assicurandosi di non superare il limite del 10% calcolato sul budget teorico a disposizione.
Questo metodo offre agli Enti una gestione più elastica: il trattenimento non viene più visto solo come un numero di persone, ma come un valore economico da far rientrare nel budget complessivo per le nuove assunzioni. Per non commettere errori, gli uffici del personale dovranno quindi monitorare con attenzione i propri fondi disponibili, garantendo così il pieno rispetto dei limiti di legge.
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