La norma ha previsto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Pertanto la circolare, visto l’avvicinarsi della scadenza, ha fornito le seguenti indicazioni operative:
- i buoni lavoro richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17 marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017;
- le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018;
- i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.
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