Riposo e compenso aggiuntivo per chi presta lavoro nel giorno del riposo settimanale

Orientamenti applicativi ARAN 29/3/2017 n. RAL_1914

Un dipendente, con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, che per particolari esigenze di servizio presta attività lavorativa di domenica, deve usufruire del recupero compensativo anche se nella settimana successiva usufruisce di un giorno di ferie?

La problematica prospettata sembra riferirsi ad una fattispecie riconducibile alla disciplina prevista dall’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, sulla base della formulazione della stessa, la scrivente Agenzia nei propri orientamenti ha sempre precisato che:
a) al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b, del CCNL del 9.5.2006 .l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);
b) al lavoratore spetta sempre anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa;
c) secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.
d) la prestazione lavorativa nel giorno della domenica o del riposo settimanale del dipendente, infatti, è un evento del tutto eccezionale e, conseguentemente, ove ciò avvenga l’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere a far fruire al personale interessato il relativo riposo compensativo. Infatti, ciascun datore di lavoro deve garantire al proprio personale il godimento del riposo settimanale, sulla base delle prescrizioni dell’art.36 della Costituzione, dell’art.2109 del codice civile e, infine, delle precise previsioni dell’art.9 del D. Lgs. n.66/2003;
e) non esiste alcun impedimento di fonte legale o contrattuale a che il dipendente, nella medesima settimana, fruisca sia di un giorno di riposo compensativo, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 sia di un giorno di ferie. Si ricorda che, comunque, a tutela delle proprie esigenze organizzative, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal datore di lavoro pubblico.

 

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