Limiti di spesa. Attività tramite voucher

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, risponde alla seguente domanda posta da un comune.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di escludere dai limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, le spese sostenute per lo svolgimento di attività lavorativa, retribuita tramite voucher finanziati da un consorzio BIM, e finalizzata ad incentivare i soggetti più esposti a svantaggio occupazionale.

Nel rinviare alle considerazioni che riterrà di esprimere in merito il Servizio sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale, in via collaborativa si segnala, ad ogni buon conto, l’orientamento assunto in materia dalla Corte dei conti[1].

La magistratura contabile ha ritenuto, ai fini che ci occupano, che “le attività sociali attivabili mediante il ricorso al lavoro accessorio siano esclusivamente quelle che si qualificano come tali in ragione della natura ‘sociale’ delle attività medesime ovverosia che consistano nel fornire servizi direttamente alle persone che versano in stato di bisogno”.

Rimane invece soggetta al limite generale del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 l’impiego di personale con forme di lavoro accessorio per ‘attività svolte a favore dell’ente che, quantunque possano costituire l’occasione per fornire, in modo indiretto, un sostegno economico a persone in condizioni di disagio, non costituiscono attività sociali nel senso sopra precisato’.

Quanto alla natura, pubblica o privata, del ‘finanziamento BIM’, si evidenzia che i consorzi BIM sono consorzi fra Comuni, obbligatori ai sensi del TULPS 1934 e della legge n. 959/1953, ed hanno natura giuridica pubblica[2].

Né codesto Comune adduce alcun elemento da cui emerga la possibilità di qualificare come ‘privato’ il finanziamento del Consorzio BIM al Comune medesimo.

Pertanto, nel caso di specie, non pare applicabile quanto evidenziato dalla Corte dei conti[3], che ha ritenuto non rilevanti ai fini del computo dei limiti di spesa esclusivamente eventuali oneri che siano coperti da specifici finanziamenti forniti da privati (del tutto esterni, quindi, al perimetro della spesa pubblica).

 

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[1] Cfr. sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 171/2014/PAR.

[2] Tale natura giuridica pubblica è stata confermata da pronunce del Consiglio di Stato (cfr. parere sez. I, 14 novembre 2001, n. 2001) e della Corte dei conti (cfr. sez. reg. di controllo per la Sardegna, n. 54/2013).

[3] Cfr. sez. reg. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 67/2015/SRCPIE/PAR.

 

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