Lavoro part time verticale e pensione

La Corte di cassazione con la sentenza n.22936/16 ha esaminato il caso di un lavoratore con part time verticale (orario pieno in alcune giornate della settimana) a cui l’ Inps ha riconosciuto l’ annualità contributiva solo per i periodi lavorati.  Per i lavoratori a tempo parziale è fissata una misura minima di contribuzione proporzionalmente uguale a quella dei lavoratori a tempo pieno, ma norma non specifica l’effetto pensionistico.

La Cassazione, nel disporre il pieno accredito della contribuzione al ricorrente per gli anni di part time verticale, si colloca nella previsione normativa del principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori atipici (a chiamata, part-time, a termine).
Secondo tale principio il dipendente part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno.

Un anno di lavoro part time verticale vale come quello a tempo pieno ai fini dell’anzianità contributiva.

“Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta: prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l’indennità di disoccupazione, né l’indennità di malattia, essendo quest’ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione”.

LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione, 10/11/2016, n. 22936

 

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