Indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale dipendente: le scadenze

Dal 1° aprile 2019, secondo quanto stabilito dal nuovo CCNL Funzioni Locali per il periodo 2019/2021, dovrà essere riconosciuta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale dipendente.
L’art. 2, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018 prevede che, a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza dello stesso (dal 1° aprile 2019), qualora non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 47-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. Tale copertura è pari al 30% della previsione ISTAT dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari, e pari al 50% del predetto indice, dopo sei mesi di vacanza contrattuale (dal 1° luglio 2019).

Le misure

Ai sensi delle richiamate disposizioni normative, quindi, la misura dell’IVC da corrispondere al personale non dirigente a partire dalla busta paga del mese di aprile 2019 (vedi tabella allegata) è così quantificata:

  • fino a giugno 2019, 0,42% degli stipendi tabellari a regime, su base mensile, riportati nella tabella C allegata al CCNL 21 maggio 2018;
  • dal mese di luglio 2019, 0,70% degli stipendi tabellari a regime, su base mensile, riportati nella tabella C allegata al CCNL 21 maggio 2018.

>> CONSULTA LA TABELLA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *