Indennità di direzione e di staff – Orientamento Aran

Orientamenti applicativi ARAN 30/5/2017 n. RAL_1933

Domanda

Stante l’abrogazione delle previsioni dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n.333/1990 e dell’art. 34/B del d.P.R. n. 268/1987 disposta dalla legge n. 35/2012, devono intendersi disapplicate anche le parti dei CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali che prevedono l’indennità di direzione e di staff, per cui la suddetta indennità non deve essere più corrisposta ad un dipendente assunto nella VIII q.f. in data in data 1 febbraio 1999 e nominato capo ufficio in data 5 febbraio 1999?

Risposta

In materia, si ritiene utile, innanzitutto, precisare quanto segue:
a) l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di L.1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 333 del 1990 nonché …….”;
b) in base alla disciplina del citato art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 333 del 1990, l’indennità di L.1.500.000 (€774,68, annui) era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;
c) le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999;

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