Contributi, la p.a. non fa nomi

Fonte: Italia Oggi

Niente nomi nella pubblicazione delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni, se contengono dati sanitari o sulla situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari di vantaggi economici.
Lo ha chiarito la Civit, con parere prot.n.8746/2013, rispondendo a un quesito posto dal comune di Trezzano sul Naviglio, relativo all’applicazione dell’articolo del decreto legislativo 33/2013.
Al centro della questione è l’interpretazione dell’articolo 26 comma 4 del dlgs 33/2013, che, per motivi di privacy, in alcuni casi, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.
Il divieto di pubblicazione, si legge nella norma, scatta «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati».Il problema posto dal quesito è di natura strettamente interpretativa di una disposizione non scritta bene, con notevoli risvolti pratici.
In effetti la norma vieta la pubblicazione di dati identificativi, dai quali sia desumibile un dato sanitario o un dato economico della persona.
Tuttavia correttamente il comune ha evidenziato che dai dati identificativi (nome e cognome) non pare potersi mai desumere alcuna informazione relativa allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Non è certamente dal nome di una persona che si può desumere se è malata o se è povera.
Tra l’altro i provvedimenti amministrativi devono essere completi in tutti i loro elementi e uno di questi è certamente l’indicazione delle persone destinatarie dello stesso.
Nel quesito, dunque, si chiedeva se sia possibile indicare nome e cognome del destinatario del beneficio nel provvedimento di assegnazione di un contributo economico di una sovvenzione/sussidio a una persona fisica, omettendo nel contempo, le motivazioni della concessione, oppure se occorra in ogni caso anonimizzare il beneficiario, (ad esempio, inserendo le iniziali del cognome e nome o un numero identificativo interno), ed esplicitare la motivazione della concessione effettuata.
L’alternativa, dunque, è tra la omissione di nome e cognome o la omissione del dato sanitario o economico.
La Civit ha esaminato la questione nella seduta del 17 ottobre 2013 e ha espresso un indirizzo, che per la prima volta prende posizione netta.
La commissione ha espresso l’avviso che, qualora «dalla norma o dal titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico, da pubblicare ai sensi dell’art.27, comma 1, lettera c), del dlgs.n.33/2013, sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione economica dei soggetti beneficiari, l’amministrazione deve omettere i nominativi di questi ultimi».Dunque, ai sensi dell’articolo 26 del dlgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
L’obbligo di pubblicazione comprende la divulgazione anche della la norma o del titolo a base dell’attribuzione (articolo 27, comma 1, lettera c) del dlgs 33/2013).
Per il comma 4 dell’articolo 26, sempre del dlgs 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
La Civit, nel parere in commento, compie un’interpretazione sistematica e alla luce dello scopo della legge ritiene che si deve anonimizzare l’atto pubblicato, quando dalla norma o dal titolo a base dell’elargizione economica (e quindi non dai dati identificativi, come invece si legge nel comma 4 del citato articolo 26) si ricavano dati sanitari o sulla situazione economica dei beneficiari.
Il parere in commento ha sottolineato, infine, che per la tutela della riservatezza, ci sono altre precauzioni da osservare: oltre al divieto di pubblicare i nomi, le pubbliche amministrazioni devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili.
Si tratta, si aggiunge, di misure da osservare nella pubblicazione, poiché nella stesura degli atti istruttori e del provvedimento definitivo il nominativo del beneficiario va indicato; d’altra parte è ammessa la circolazione interna o la comunicazione tra enti pubblici (trattamenti, questi, differenti dalla pubblicazione) dell’atto completo, senza omissis, quando sia motivata da necessità di servizio.

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