Congedo per malattia: se le ore di visita sono inferiori a quelle della giornata lavorativa?

L'Esperto Risponde

Pubblichiamo la risposta dell’EspertoVincenzo Giannotti, ad un quesito formulato da un nostro abbonato sulla possibilità di riconoscere un giorno di congedo per malattia, anche se gli orari attestati della visita o della prestazione abbiano durata inferiore alla giornata lavorativa.

» Quesito

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-septies comma 5-ter del D.lgs. n.165/2001, in attesa che i nuovi CCNL regolamentino specificamente la tematica, si chiedono i seguenti chiarimenti:

  1. al dipendente che ne presenta richiesta con apposita attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, può essere riconosciuto un giorno di congedo per malattia, anche se gli orari attestati della visita o della prestazione abbiano durata inferiore alla giornata lavorativa?
  2. Il regime economico di tale assenza riguarda solamente il computo del periodo di comporto o anche la decurtazione del trattamento accessorio prevista per le assenze per malattia, inferiori a 10 giorni?

» Risposta

Dopo le sentenze del TAR n. 5711/2015 e n. 5714/2015 che hanno annullato la parte della circolare della Funzione Pubblica che imponeva ai dipendenti pubblici di avvalersi obbligatoriamente dei permessi per documentati motivi personali per giustificare l’assenza dovuta all’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, le stesse possono essere imputate ai dipendenti anche a malattia.
Nel caso in cui le stesse siano imputate a malattia il dipendente avrà cura di giustificare la propria assenza presentando un certificato del proprio medico di base o dello specialista che attesti tale necessità e indichi quando e dove sarà effettuata la prestazione, trasmettendo copia del certificato per via telematica all’Inps. Il dipendente presenterà successivamente al datore di lavoro l’attestazione della struttura medica che ha erogato la prestazione. L’assenza per malattia, non essendo frazionabile, sarà presa per l’intera giornata con la relativa riduzione per il salario accessorio. Risulta evidente come in mancanza della procedura per malattia, al dipendente non resta che la soluzione di fruire del permesso breve, per motivi personali o fruendo della banca delle ore qualora attivata dall’ente.

Ricordiamo che è stato approvato il 4/12/2017 il Contratto Collettivo Nazionale Quadro su distacchi, aspettative e permessi

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