Utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada: cosa si intende per “potenziamento dei servizi”?

Approfondimento di Livio Boiero

L’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), prevede un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso codice.

Richiami normativi

In particolare, secondo i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 deve essere destinata in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (lett. b, comma 4).
Il comma 5 afferma che gli enti devono determinare  annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
Infine, il comma 5-bis sancisce che la quota dei proventi può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

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