Il Consiglio di Stato è di recente tornato a pronunciarsi sul trasferimento per incompatibilità ambientale (sez. III, 16 dicembre 2011, n. 6623) negando, innanzitutto che esso possa perseguire finalità sanzionatorie. Tale trasferimento, infatti, non presuppone il compimento di comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3026; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4256; Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 1998, n. 865), di fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede.
Trasferimento per incompatibilità ambientale: garanzie procedimentali
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