Sulla legittimità del pagamento delle indennità agli amministratori in quiescenza

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

La questione posta all’attenzione dei giudici contabili ha riguardato la seguente domanda, posta dal sindaco di un Comune, ossia “se sia possibile attribuire l’indennità di funzione a un assessore componente la giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico o se la predetta nomina debba essere conferita esclusivamente a titolo gratuito”. La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n. 88/2021), partendo dalla normativa, di cui al d.l. 95/2012 e ss.mm.ii., che ha vietato l’attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e, a tali lavoratori, ha consentito di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito, ha concluso precisando, tuttavia, che la stessa normativa ha ritenuto che le indicazioni in essa contenute non si applicassero agli organi di governo delle amministrazioni locali.

Gli incarichi vietati e la gratuità

Il divieto di incarichi remunerati al personale in quiescenza, inserito nel d.l. 95/2012 e nelle successive leggi di modifica ed integrazioni (da ultimo dalla legge n. 124/2015), ha avuto una duplice finalità. Da un lato, quello di favorire il ricambio generazionale nell’amministrazione, secondo le stesse indicazioni del ministro della PA (circolare n. 6/2014) secondo cui le disposizioni servono “a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse…

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