La recente decisione del Consiglio di Stato che qui si segnala, n. 5354 del 18 ottobre scorso, affronta un profilo particolare legato all’interpretazione e conseguente applicazione dell’istituto contrattuale già regolato dall’art. 27 comma 2 del comparto regioni ed autonomie locali del 6 luglio 1995. La disposizione ora menzionata disciplina la facoltà, riconosciuta alla pubblica amministrazione, di disporre la sospensione cautelare dal servizio a carico di dipendente sottoposto a procedimento penale, giunto alla fase del rinvio a giudizio, in relazione alla ricorrenza di determinati presupposti che la stessa norma individua.
Sospensione cautelare dal servizio di dipendente comunale rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
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