La sentenza n. 16772 del 23 giugno 2025 della Corte di Cassazione interviene su un tema di forte interesse per il mondo delle società partecipate, chiarendo il regime giuridico applicabile alle ferie dei dipendenti delle società “in house”. La decisione riguarda lavoratori formalmente assunti da soggetti di diritto privato ma operanti in contesti a rilevanza pubblica e finanziati con risorse pubbliche. La Corte afferma che, nonostante il controllo analogo esercitato dagli Enti locali, tali società restano assoggettate alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per le Pubbliche Amministrazioni.
La definizione delle società in house all’interno della giurisprudenza
Le società “in house” rappresentano uno snodo centrale nell’organizzazione dei servizi pubblici locali: operano in settori di rilevanza pubblica, sono controllate dagli Enti territoriali e spesso finanziate con risorse pubbliche. Tuttavia, sul piano giuridico, esse restano soggetti di diritto privato. Proprio da questa ambiguità nasce il contenzioso deciso dalla Cassazione, relativo al diritto di un lavoratore all’indennità per ferie non godute. La Corte è stata chiamata a stabilire se a tali rapporti si applichi il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per le Pubbliche Amministrazioni dal decreto legge n. 95/2012.
Il principio affermato: ferie come diritto fondamentale
La Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: i dipendenti delle società in house sono assoggettati alle regole del lavoro privato, anche in materia di ferie. Il divieto di monetizzazione, introdotto per esigenze di contenimento della spesa pubblica, non si estende automaticamente a queste società. Viene vagliato dalla Corte anche il diritto europeo: le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale, strettamente legato alla tutela della salute del lavoratore. L’indennità sostitutiva è dunque dovuta alla cessazione del rapporto, salvo che il datore dimostri di aver sollecitato la fruizione delle ferie e messo il lavoratore in condizione concreta di fruirne.
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