Sciopero, servizi pubblici essenziali e poteri prefettizi limitativi

Approfondimento di G. Crepaldi

L’art. 8, II comma, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 prevede interventi autoritativi, da attuarsi da parte del Prefetto in presenza di fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti per scioperi che esplichino effetti sull’erogazione di servizi pubblici qualificati come essenziali; tale potere spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale.
Lo scopo è quello di invitare le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo e di proporre alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.
Qualora tale situazione permanga, sentite le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l’azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, l’autorità (Ministero o Prefetto) emana un’ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all’amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.
L’ordinanza deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell’azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

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