Ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 22.1.2004 (normativa 2002-2005 economico 2002-2003) degli Enti Locali, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza non formalmente acquisita dal responsabile della struttura e/o dall’ufficio per i procedimenti disciplinari.
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