Rifiuto atti d’ufficio: il reato sussiste se il soggetto è competente e nelle condizioni di compiere l’atto

La Corte d’Appello di Napoli, con propria sentenza, aveva confermato quella del Tribunale locale con cui un incaricato dell’ufficio Ambiente e Igiene del Comune, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

15 Marzo 2017
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La  Corte d’Appello di Napoli, con propria sentenza, aveva  confermato quella del Tribunale locale  con cui  un incaricato dell’ufficio Ambiente e Igiene del Comune, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p., comma 1), tra l’altro qualificando  diversamente  l’originaria imputazione di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p..
Per quanto si ricava dalla lettura del contenuto  della suddetta decisione dei giudici d’appello,  l’accusa riguardava,  in particolare, l’avere non ostacolato e anzi espresso parere favorevole al rilascio da parte dell’Autorità Portuale  di quindici concessioni in favore del consorzio marittimo locale  per l’installazione di strutture ricettive balneari sull’arenile, ricadente in area dichiarata “sito inquinato di bonifica di interesse nazionale” ai sensi della L. n. 388 del 2000. All’incolpato,  s’imputava, inoltre, di avere omesso di emanare ordinanze atte a limitare la balneazione e l’utilizzo delle spiagge nel citato comprensorio dopo il 26/02/2003 e fino al mese di luglio del 2005, epoca di effettiva adozione di provvedimenti di divieto da parte dell’amministrazione comunale.
In termini generali, la Corte territoriale aveva  quindi  ritenuto che la situazione venuta a conoscenza dell’imputato all’atto dell’inserimento nell’Ufficio Ambiente comunale,  integrasse un caso di “urgenza sostanziale” che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, impone l’adozione immediata di atti del proprio ufficio e non necessita la manifestazione in forma solenne o formale di un rifiuto, realizzandosi il reato di cui all’art. 328 c.p. anche attraverso l’inerzia silente del pubblico ufficiale; in altra parte della motivazione, la Corte d’appello ha, inoltre, richiamato il “principio di precauzione” quale fondamento legale dell’obbligo di assunzione di determinate misure amministrative, la cui omissione risulterebbe apprezzabile in termini di rifiuto di atti d’ufficio.

La decisione degli Ermellini

Scrutinando la sentenza impugnata, la Suprema Corte, nella sentenza n. 3799/2017, ha  reputato, per contro, che da un lato i giudici d’appello avevano  fatto cattivo governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza della  Corte di Cassazione in tema di art. 328 c.p., comma 1 e che dall’altro,  il principio di precauzione in materia ambientale di fonte normativa eurounitaria sia stato evocato in maniera fuorviante riguardo alla figura di reato ritenuta in sentenza.

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