>> Clicca qui per leggere: Decreto Pubbliche Amministrazioni, votata la fiducia alla Camera
Come si legge nella lettera “in sede di conversione in legge del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 è stato introdotto l’articolo 1-bis che modifica l’art. 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, che esclude la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso. Secondo tale disposizione, lo scorrimento delle graduatorie, in relazione agli idonei non vincitori, sarebbe possibile solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione dei vincitori. Analoga previsione normativa – secondo la quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dovevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso – era, tra l’altro, stata già introdotta dall’art. 1, comma 361 della l. 145/2018 e poi successivamente abrogata dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 148 della l. 160/2019). In questo contesto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI, condividono medesima preoccupazione per le conseguenze negative che la norma, così formulata, comporterebbe sul funzionamento dei servizi delle Regioni e degli Enti Locali considerati i tempi necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni”.
>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento