Massima
I dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro che deve garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma V, del d.lgs. n. 626 del 1994.
Fatto
La Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il risarcimento danni per il lavaggio degli abiti da lavoro la somma di Euro 4872,318 in relazione al periodo settembre 2000 – agosto 2007, rigettava le domande di due operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti, volte ad ottenere la condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), con specifico riferimento all’attività di lavaggio e di manutenzione degli indumenti indossati durante l’attività di lavoro (forniti dalla stessa parte datoriale), il cui onere era stato interamente sostenuto dai medesimi dipendenti.
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