Procedimento disciplinare: audizione del dipendente

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Dal momento della contestazione dell’addebito deve trascorrere un certo numero di giorni prima dell’audizione del lavoratore. Se non si rispetta tale termine dilatorio stabilito dalla contrattazione collettiva non si consente al dipendente di disporre del tempo adeguato per predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 novembre 2021, n. 34702.

Massima

In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l’illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all’esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l’audizione dell’interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.

Fatto

La Corte di appello di Roma ha ritenuto perfezionato in data 17/12/1998 il procedimento di notificazione ex art. 149 c.p.c., della lettera di contestazione disciplinare diretta dal Comune di Marino al proprio dipendente e relativa ad un’assenza ingiustificata per oltre dieci giorni consecutivi, in particolare rilevando che erano decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e dal deposito del piego presso l’ufficio postale.
La Corte territoriale ha considerato, su tale premessa, che l’audizione del lavoratore, fissata per il precedente 10/12/1998, non rispettasse dell’art. 24, comma 3 CCNL Comparto Enti Locali del 6 luglio 1995, il quale disponeva che la convocazione non potesse avvenire prima che fossero trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi aveva dato causa: norma che – ha osservato ancora la Corte – era dettata dall’esigenza di dare al dipendente incolpato il tempo necessario a raccogliere elementi a propria difesa e che, di conseguenza, non poteva che implicare che il dies a quo per il computo del termine coincidesse con la data in cui il lavoratore aveva avuto conoscenza, effettiva o legalmente equipollente, dell’addebito elevatogli.

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Fonte immagine: IStockPhoto

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