Procedimenti disciplinari per l’assenza dal servizio: l’utilizzazione delle agenzie investigative

È legittimo il ricorso del datore di lavoro ad agenzie investigative, per verificare i comportamenti illeciti o attività fraudolente suscettibili di arrecare danno al patrimonio aziendale e all’immagine dell’azienda da parte dei dipendenti

 

30 Giugno 2025
Modifica zoom
100%

Possono essere utilizzate dal datore di lavoro le agenzie investigative per accertare le violazioni penali. E’ quanto ci dice la sentenza della Corte di Cassazione, (Sez. Lav.) n. 8707 del 2 aprile 2025.
Leggiamo che “le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione. Invero, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa. Il controllo tramite agenzie investigative si giustifica per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione“.
Ed ancora, sussiste “il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico; costantemente, poi, è stata ritenuta lesiva del patrimonio aziendale la condotta di dipendenti potenzialmente integrante un illecito penale … si è quindi ribadito che la tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima“.

Corso formativo dedicato

CORSO DI FORMAZIONE

Il lavoro flessibile nella P.A.

Presupposti e apparato sanzionatorio

09 Lug 2025  ore 9.00 – 10.00

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento