Permessi retribuiti dei dipendenti delle Funzioni Locali

Approfondimento di Paola Aldigeri

Indice:

Si tratta di una tipologia di permesso che può essere concesso al lavoratore in presenza di “particolari motivi personali e familiari”, nella misura di 18 ore annuali.

La clausola contrattuale (comma 1 dell’art. 41 del CCNL 2019-2021), nella sua chiara formulazione (“Al dipendente possono essere concesse a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio….”), non configura in materia un diritto soggettivo del dipendente: il datore di lavoro pubblico infatti non è in nessun caso obbligato a concedere il permesso, ma può anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all’interesse del lavoratore.

L’assetto dell’art. 41 ha introdotto significative novità a questo istituto, intervenendo in particolare sull’iter procedurale da seguire per la fruizione del permesso: il medesimo comma 1 dell’art. 41 stabilisce, infatti, che non è più necessario presentare alcuna specifica documentazione e/o giustificazione a corredo della richiesta.

É stato invece introdotto l’obbligo da parte del dirigente, in caso di diniego, di motivarlo e formalizzarlo.

Nei precedenti CCNL, si riteneva necessaria l’esplicitazione delle ragioni alla base della richiesta e della tipologia di “motivo personale o familiare” che rendeva necessario richiedere di assentarsi dal lavoro.

Ad oggi, invece, con la nuova regolazione introdotta dall’art. 41, l’ARAN, in merito alla richiesta se la nuova disciplina dei permessi di cui all’art. 41 debba prevedere ancora che il dipendente espliciti la motivazione alla base della richiesta, ha chiarito con orientamento applicativo CFL195 del 16 gennaio 2023 che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso in oggetto, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del diirigente/responsabile della struttura organizzativa dove il dipendente presta servizio.

Si legga:

La valutazione del datore di lavoro, d’altra parte, deve riguardare esclusivamente la compatibilità della fruizione del permesso con le esigenze di servizio, senza entrare nel merito della tipologia di motivazione sottostante la richiesta; pertanto, si è coerentemente ritenuto che non fosse rilevante ai fini della valutazione della concessione del permesso al lavoratore, evitando peraltro la diffusione di informazioni che potrebbero essere tutelate dal diritto alla riservatezza.

Il CCNL del 16/11/2022 ha introdotto, inoltre, altre novità riguardanti questo permesso: in particolare, consente la fruizione del permesso per frazioni di ora ma solamente dopo la prima ora, e consente la cumulabilità di questi permessi con i permessi ex L.104/92, con i permessi brevi di cui all’art. 42 del medesimo CCNL e con i permessi disciplinati dal D.lgs. 151/2001 s.m.i.

Questi permessi sono fruibili anche per l’intera giornata lavorativa: in questo caso l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di ogni tipologia (orizzontale, verticale e misto), trattandosi di un permesso ad ore, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso, sulla base della percentuale del tempo di impiego.

In riferimento alla modalità di riproporzionamento dei permessi retribuiti per motivi personali nel caso di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (ad es., 30h settimanali su 5 gg lavorativi), l’Aran ha fornito un chiaro esempio con orientamento applicativo CFC 123C riferito al comparto Funzioni Centrali ma estensibile anche al comparto Funzioni Locali.

In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire dei permessi per motivi personali/familiari i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 1, lett. f), del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale  nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5. Pertanto, per un dipendente assunto dal 1° gennaio al 30 settembre, ad esempio, avrà diritto ad un numero di ore di permessi per motivi personali/familiari pari a 14 (13,5 arrotondato per eccesso essendo il decimale pari a 5).

>> SI APPROFONDISCA CON LA SEZIONE DEDICATA AI PERMESSI

Adempimenti amministrativi

Ai fini della concessione del permesso, il dipendente deve presentare una specifica richiesta, in forma scritta o telematica, al proprio dirigente/responsabile, il quale valuta, nella sua discrezionalità, la richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso. Il dirigente/responsabile può negare la richiesta, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede: in questo caso, il diniego deve quindi avvenire sempre in forma scritta (anche con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica) indicando in modo esplicito le motivazioni di carattere organizzativo che ostano alla concessione del permesso, che rimangono per questa fattispecie prevalenti rispetto all’interesse del lavoratore.

FAQ sui permessi retribuiti (art. 41 del CCNL 16.11.2022)

In caso di dipendenti assunti in corso d’anno i permessi retribuiti previsti dall’art. 41 vanno riproporzionati?

Il CCNL vigente non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi; pertanto, l’Aran ritiene che non debba essere operato alcun riproporzionamento, essendo la loro fruizione collegata all’evento.

Un dipendente assunto in corso d’anno a seguito di espletamento di un concorso presso il medesimo Ente o presso un altro Ente, può fruire delle 18 ore di permesso di cui all’art. 41, anche se queste sono già state tutte fruite nel corso del precedente rapporto di lavoro?

Il comma 4 dell’art. 41 ha chiarito che il diritto alla fruizione deve essere riconosciuto anche se un dipendente ha già fruito, in tutto o in parte, dei permessi in parola nel corso del precedente rapporto di lavoro

E’ possibile fruire di un permesso di 45 minuti per particolari motivi familiari?

No, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lett. b) dell’art. 41 del CCNL 2019-2021, è possibile fruire dei permessi per frazioni di ora, solamente dopo la prima ora: pertanto sarà possibile fruire ad esempio di 1h 15’ ma non di 45’.

Norme comuni sui permessi retribuiti di cui agli artt. 40-41

I periodi di assenza riconducibili alle diverse tipologie di permesso retribuito sopra elencati si caratterizzano per i seguenti profili regolativi:

– non riducono le ferie;

– sono utili e quindi valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;

– sono interamente retribuiti;

– sono tra loro cumulabili nel corso dell’anno solare, fermo restando che per ciascuna tipologia non può essere superato il limite massimo stabilito di durata;

– nessuna delle tipologie di evento legittimante il permesso dà luogo alla sospensione alle eventuali ferie in godimento, ad eccezione dei permessi per lutto;

– in caso di dipendenti assunti in corso di anno, per nessuna delle tipologie di permesso di cui agli artt. 40 e 41, si deve procedere al corrispondente riproporzionamento del numero dei giorni spettanti, data la mancanza di ogni previsione contrattuale espressa in tal senso e la circostanza che la fruizione degli stessi è strettamente collegata esclusivamente all’evento considerato

-sono retribuiti per intero.

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La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

Il tema delle assenze nel pubblico impiego risulta complesso e mutevole. La materia, disciplinata sia da norme di natura legislativa che contrattuale, è in continua evoluzione.

Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e il D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare) – per ricordare solo alcuni dei più significativi interventi da parte del legislatore – hanno recentemente innovato la disciplina delle assenze modificando, tra gli altri, gli istituti della malattia, dei permessi per le visite mediche e dei congedi parentali.

L’autore, in questo eterogeneo scenario, ha cercato di raccogliere, per ogni istituto giuridico, tutta la normativa, la giurisprudenza e le circolari interpretative.

L’obiettivo è stato quello di creare un “testo unico” della disciplina delle assenze, al fine di facilitare il lavoro a coloro che devono usufruirne o autorizzarle, alleggerendo l’onere di effettuare in prima persona ricerche nel materiale che si è andato via via stratificando.

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Grazie alla sua organizzazione interna, la pubblicazione risulta essere un pratico vademecum – aggiornato anche ai più recenti pareri ARAN – utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire.

Livio Boiero
Dirigente pubblico.

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