Permessi dei dipendenti delle Funzioni Locali per concorsi pubblici

Approfondimento di Paola Aldigeri

Indice:

1)    Permessi per partecipazione a concorsi o esami;

2)   FAQ sui permessi per concorsi ed esami (art. art. 40 comma 1, 1° alinea del CCNL 16.11.2022).

In questo articolo, iniziamo la disamina delle tipologie di permessi di cui possono fruire i dipendenti pubblici, con particolare riferimento alla contrattazione nazionale delle funzioni locali.

I dipendenti degli enti locali hanno a disposizione diverse tipologie di permessi sia retribuiti che non, sia giornalieri che orari, da utilizzare per diverse casistiche di tipo personale.

Tra i principali permessi retribuiti, troviamo i permessi disciplinati in modo puntuale e rigoroso dagli artt. 40 e 41 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del 22 novembre 2022, relativo al triennio 2019-2021.

Si tratta di varie fattispecie, ciascuna caratterizzata da una propria particolare motivazione giustificativa e da una precisa durata temporale, in presenza delle quali il dipendente può legittimamente assentarsi dal lavoro, senza alcuna decurtazione del trattamento economico.

In base a tale disciplina, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:

a) partecipazione a concorsi o esami (art. 40 comma 1- 1° allinea)

b) lutto (art. 40, comma 1- 2° alinea)

c) matrimonio (art. 40, comma 2)

d) particolari motivi personali o familiari (art. 41)

A questi, si aggiungono altre tipologie di permessi, tra cui ricordiamo – tra i più utilizzati – i permessi brevi (art. 42) e i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 44), nonché i permessi ai sensi della L. 104/92 e i congedi per i genitori.

É importante ricordare che, in questa materia, sono da escludere interventi modificativi della regolamentazione effettuata dal CCNL, non solo per opera della contrattazione integrativa (per la mancanza di un espresso rinvio in tal senso, come richiesto dall’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001), ma anche per opera di decisioni e comportamenti unilaterali del datore di lavoro pubblico, al quale residua la sola facoltà di operare marginali integrazioni procedurali attraverso proprie determinazioni organizzative.

Con i permessi sopra citati, si configurano diverse casistiche, sia sotto il profilo motivazionale, sia del diverso grado di discrezionalità riconosciuto al datore di lavoro pubblico.

Proponiamo oggi un quadro riassuntivo generale sulle principali regole che presiedono alcuni permessi retribuiti di utilizzo frequente, esaminando, altresì, il profilo degli adempimenti procedurali da seguire ed analizzando in particolare le novità intervenute nell’ultimo CCNL, al fine di fornire un utile supporto operativo sia  ai dipendenti che li utilizzano sia ai responsabili che li autorizzano, nonchè agli uffici che presiedono la corretta gestione delle presenze dei dipendenti.

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Permessi per partecipazione a concorsi o esami

La concessione di questi permessi è finalizzata a consentire la partecipazione del dipendente, come candidato, a concorsi od esami, entro il limite massimo di otto giorni in un anno, non frazionabili in ore.

Il CCNL 2019-2021 estende in modo esplicito le fattispecie per cui si possono utilizzare questi permessi, prevedendo, oltre concorsi ed esami, procedure selettive o comparative, anche di  mobilità e procedure selettive per i passaggi tra le aree.

I permessi di cui si tratta possono essere utilizzati dal dipendente solo limitatamente alle giornate di svolgimento delle prove del concorso, dell’esame, o della selezione, come espressamente precisato dalla disciplina contrattuale.

Si deve escludere, quindi, che i permessi possano essere fruiti anche per i giorni di viaggio per raggiungere la sede dell’esame o del concorso, o, anche cumulativamente, per un periodo di studio per preparare un esame.

In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, i permessi per concorsi ed esami spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.

ll lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale/misto può avvalersi dei suddetti permessi, tuttavia non nella misura annua complessiva di 8 giorni, ma in quella derivante dall’applicazione della regola del riproporzionamento, sulla base alle giornate di lavoro settimanali previste nell’ambito di tale tipologia di rapporto di lavoro nel contratto individuale sottoscritto dal dipendente.

Riportiamo un esempio per chiarire la regola di cui sopra per i contratti part-time verticali/misti. Se il dipendente a tempo pieno ha diritto a 8 giorni all’anno, da un punto di vista generale questo vuol dire che matura 0,666 giorni al mese (8/12). Il dipendente a tempo parziale di tipo verticale con articolazione su 4 giorni settimanali maturerà (art. 62 comma 9, del CCNL del 16/11/2022), nell’ambito di tale rapporto, i 4/5 di 0,666 e cioè 0,533 giorni mensili, per un totale su base annua di 6 giorni (0,533 x 12; non si tiene conto del decimale in quanto inferiore a 5).

In presenza di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire dei permessi per concorsi/esami i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale  nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5. Pertanto, per un dipendente assunto dal 1° gennaio al 30 settembre, ad esempio, avrà diritto ad un numero di giorni di permessi per esami concorsi pari a 6.

Adempimenti amministrativi

Per fruire del permesso, il dipendente presenta una specifica richiesta all’ente in forma scritta o telematica, indicativamente almeno 7 giorni prima della fruizione del beneficio, come da indicazioni ARAN, con la necessaria specificazione del motivo del permesso, della sua decorrenza e della durata complessiva dell’assenza.

La richiesta, deve essere preventivamente vistata dal dirigente/ responsabile dell’Ufficio di appartenenza del dipendente, al fine di consentire l’adozione delle necessarie misure organizzative e deve essere altresì documentata dal dipendente che deve presentare, a tal fine, un’idonea documentazione (attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso la quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale, comprovante il giorno o i giorni della partecipazione stessa, oppure apposita autocertificazione) che certifichi l’effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio.

Tale documentazione può essere prodotta, indicativamente entro i 3 giorni successivi al rientro in servizio del dipendente, sempre come da indicazioni ARAN.

FAQ sui permessi per concorsi ed esami (art. 40 comma 1, 1° alinea del CCNL 16.11.2022)

L’amministrazione può negare la concessione dei permessi per esigenze di servizio o per particolari tipologie di esame?

La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia del concorso o dell’esame che può legittimare la concessione del permesso; il permesso, quindi, si configura come un diritto che il dipendente può esercitare al verificarsi dei presupposti giustificativi. Il dipendente, pertanto, qualora abbia necessità di partecipare ad un concorso pubblico o a un esame, potrà richiedere il beneficio presentando la documentazione che giustifichi la richiesta e la fruizione del permesso. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a concederlo, non potendo esercitare alcuna valutazione discrezionale al riguardo, anche nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di servizio.

Un dipendente chiede di fruire di una giornata di permesso per partecipare ad un concorso pubblico indetto in orario pomeridiano; tenuto conto che la convocazione è al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente, è corretto negare il permesso? (1.2)

La disciplina contrattuale si limita a riconoscere al dipendente in modo generico la possibilità di fruire di una giornata di permesso (infrazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami. Pertanto, in tale ambito, non assume rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata quale condizione legittimante la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.

Pertanto, in tale ambito, non assume rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata quale condizione legittimante la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso. Non sussistono, pertanto, ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, sia stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessi la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.

Il personale che già fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui all’art. 45 del CCNL 2019-2021 può utilizzare anche i permessi per concorsi ed esami di cui all’art. 40?

L’art. 45 comma 11 del vigente CCNL prevede espressamente che il dipendente, per sostenere gli esami dei corsi di studio per i quali vengono concessi i permessi, può utilizzare, ma solo limitatamente al giorno della prova, in aggiunta alle 150 ore individuali del c.d. “diritto allo studio”, anche i permessi per esami di cui all’art. 40 comma 1,primo allinea.

esame, potrà richiedere il beneficio presentando la documentazione che giustifichi la richiesta e la fruizione del permesso. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a concederlo, non potendo esercitare alcuna valutazione discrezionale al riguardo, anche nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di servizio.

Un dipendente chiede di fruire di una giornata di permesso per partecipare ad un concorso pubblico indetto in orario pomeridiano; tenuto conto che la convocazione è al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente, è corretto negare il permesso? (1.2)

La disciplina contrattuale si limita a riconoscere al dipendente in modo generico la possibilità di fruire di una giornata di permesso (infrazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami. Pertanto, in tale ambito, non assume rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata quale condizione legittimante la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.

Pertanto, in tale ambito, non assume rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata quale condizione legittimante la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso. Non sussistono, pertanto, ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, sia stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessi la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.

Il personale che già fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui all’art. 45 del CCNL 2019-2021 può utilizzare anche i permessi per concorsi ed esami di cui all’art. 40?

L’art. 45 comma 11 del vigente CCNL prevede espressamente che il dipendente, per sostenere gli esami dei corsi di studio per i quali vengono concessi i permessi, può utilizzare, ma solo limitatamente al giorno della prova, in aggiunta alle 150 ore individuali del c.d. “diritto allo studio”, anche i permessi per esami di cui all’art. 40 comma 1,primo allinea.

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La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

Il tema delle assenze nel pubblico impiego risulta complesso e mutevole. La materia, disciplinata sia da norme di natura legislativa che contrattuale, è in continua evoluzione.

Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e il D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare) – per ricordare solo alcuni dei più significativi interventi da parte del legislatore – hanno recentemente innovato la disciplina delle assenze modificando, tra gli altri, gli istituti della malattia, dei permessi per le visite mediche e dei congedi parentali.

L’autore, in questo eterogeneo scenario, ha cercato di raccogliere, per ogni istituto giuridico, tutta la normativa, la giurisprudenza e le circolari interpretative.

L’obiettivo è stato quello di creare un “testo unico” della disciplina delle assenze, al fine di facilitare il lavoro a coloro che devono usufruirne o autorizzarle, alleggerendo l’onere di effettuare in prima persona ricerche nel materiale che si è andato via via stratificando.

L’esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula della risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabile.

Grazie alla sua organizzazione interna, la pubblicazione risulta essere un pratico vademecum – aggiornato anche ai più recenti pareri ARAN – utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire.

Livio Boiero
Dirigente pubblico.

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Livio Boiero, 2022, Maggioli Editore
76.00 €

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