Pensioni: finestra di slittamento

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La finestra che prevede lo slittamento della pensione di vecchiaia si applica anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 30 settembre 2019, n. 24363.

Massima

La disposizione dell’art. 12, comma 1, del  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia; si tratta non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. Il perimetro normativo fa riferimento anche a coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.

Fatto

La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale l’Istituto era stato condannato al pagamento, in favore del lavoratore disabile, dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia, a decorrere dal 1 gennaio 2011, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari.

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