Pensione di vecchiaia: adeguamento all’aspettativa di vita

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Il caso riguarda un lavoratore dipendente che, perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, ha contestato all’INPS di avere erroneamente posticipato il suo pensionamento di tre mesi sulla base dell’adeguamento triennale alla maggiore aspettativa di vita. La Cassazione ribalda l’esito del giudizio di merito. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 novembre 2019, n. 31001.

Massima

Se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla legge n. 222 del 1984. E se così è, manca all’evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22 ter, comma II, della legge n. 78 del 2009, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80%, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale.

Fatto

La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere ad un lavoratore dipendente la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1.2.2015, invece che dalla data del 1.5.2015, riconosciutagli dall’Istituto in sede amministrativa in applicazione del differimento trimestrale legato all’aumento delle aspettative di vita…

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