Part time verticale e riconoscimento anzianità contributiva

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ritiene legittimo l’accoglimento della domanda di un dipendente per il riconoscimento dell’anzianità contributiva per cinquantadue settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di part time verticale ciclico. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 24 aprile 2020, n. 8160.

Massima

In tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

Fatto

Con sentenza in data 19 marzo 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda svolta dall’attuale intimata, dipendente della società di trasporto aereo Alitalia s.p.a., allo scopo di vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di part time verticale.
La Corte d’Appello nel rapporto di lavoro part time verticale ciclico va riconosciuta l’anzianità contributiva annuale correlata, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti C-395- 396/08, Bruno ed altri, concernente fattispecie identica a quella in esame. Secondo tale pronuncia, la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

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