Part time e permesso per matrimonio – Orientamento Aran

Orientamenti applicativi ARAN 11/5/2017 n. RAL_1926

Un dipendente con rapporto a tempo parziale di tipo verticale, con orario di lavoro distribuito solo sui primi 15 giorni di ogni mese (gli ulteriori 15 giorni non sono lavorativi) si sposa in data 15 luglio, fruendo in tale giornata di un giorno di ferie, e chiede di avvalersi del periodo di permesso per matrimonio, di cui all’art.19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, con decorrenza dal 1° al 15 del mese agosto, ossia nell’ambito del periodo lavorabile in base al rapporto di lavoro a tempo parziale in essere. E’ possibile il richiesto differimento del periodo di permesso per matrimonio?

In relazione alla problema prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue.
Con l’orientamento applicativo RAL922 (consultabile sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it; Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi), sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla decorrenza dei permessi per matrimonio, con specifico riferimento all’espressione “in occasione del matrimonio”, contenuta nell’art.19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.
In particolare nel suddetto orientamento è stato precisato anche che ”tale necessario collegamento, anche se non significa che la giornata del matrimonio deve essere sempre ricompresa nei quindici giorni di permesso, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dell’evento giustificativo. Come indirizzo pratico, ad esempio, riteniamo che in occasione di un matrimonio celebrato nella giornata di sabato (non lavorativa), il permesso retribuito possa ragionevolmente decorrere dal lunedì successivo (prima giornata lavorativa).”.
Ad avviso della scrivente Agenzia, tale ultima indicazione potrebbe, secondo criteri di logica e ragionevolezza, trovare applicazione, in via analogica e su di un piano più ampio, anche nella particolare fattispecie prospettata.
Pertanto, si ritiene che il lavoratore a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell’orario di lavoro su 15 giorni mensili, che contragga matrimonio in giornata di ferie ricadente nell’ultimo giorno del periodo lavorativo, possa fruire dei 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio, con decorrenza dal primo giorno del successivo periodo di lavoro, secondo le previsioni del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato, senza che si determini quello scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso, che la formulazione della clausola contrattuale intende evitare.

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