Parere Aran sulla possibilità di ridurre la retribuzione di posizione dei dirigenti dell’Ente

Con parere dell’8 ottobre 2013 l’ARAN risponde alla domanda di un comune sulla possibilità da parte dell’Ente di ridurre la retribuzione di posizione per i dirigenti ovvero quella di risultato.

Risposta.

Innanzitutto, è certamente utile ricostruire, sia pure sommariamente, la vigente disciplina i  materia di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza:

a) in base all’art.24 del D.Lgs.n.165/2001, il trattamento economico accessorio della dirigenza è costituito dalla due distinte voci della retribuzione di posizione e di quella di risultato;

b) la contrattazione collettiva dell’Area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ha dato concreta applicazione alle previsioni legislative (art.26 e ss del CCNL del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni);

c) relativamente alla retribuzione di posizione del dirigente si deve ricordare che, come è noto, essa rappresenta una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ed all’insieme delle responsabilità gestionali, interne ed esterne, che caratterizzano ogni funzione dirigenziale prevista dall’ordinamento dell’ente, come valutate sulla base dei criteri autonomamente adottati dall’ente stesso;

d)  il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall’ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha quindi carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale; nessun rilievo, invece, assumono a tal fine i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale;

e) a seguito della avvenuta graduazione, pertanto, il valore di ciascuna posizione dirigenziale, proprio perché ancorato ai contenuti della stessa, non può che essere unico, preciso e fisso;

f) i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell’istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere modificati, in minus o in maius, solo a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni (diminuzione o arricchimento dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione dirigenziale);

g)  per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato occorre fare riferimento alle risorse a tal fine disponibili, correttamente quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art.26 del CCNL del 23.12.1999, tenendo conto anche degli incrementi delle stesse recati direttamente  dai successivi CCNL; tali risorse devono essere destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le diverse posizioni dirigenziali previste dal  modello organizzativo dell’ente;

h)  spetta alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;

i) alla retribuzione di risultato non può comunque essere destinata una quota delle risorse effettivamente disponibili inferiore alla percentuale del 15%;

j)  nell’ambito della quota delle risorse effettivamente finalizzata al finanziamento della retribuzione di posizione, sarà possibile determinare, sulla base dei criteri di graduazione che l’ente adotta in via preventiva, l’effettivo ammontare possibile della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale;

k) in sede di ponderazione delle posizioni dirigenziali, quindi, l’intero importo annuo destinato alla retribuzione di posizione deve essere utilizzato per la determinazioni dei singoli valori.  Ogni posizione ha un valore numerico di ponderazione. L’importo  disponibile  deve essere diviso per la somma di tutti i punteggi e si ottiene il valore di ogni punto. Poi si moltiplica questo valore per il punteggio di ogni funzione e si determina la retribuzione di posizione. In questo modo non è proprio possibile che risulti non utilizzata una parte della somma disponibile;

l) se l’ente procede ad una nuova ponderazione delle posizioni il risultato complessivo (l’ammontare delle risorse a disposizione), normalmente, non dovrebbe cambiare, pur potendo cambiare i singoli valori.

Sulla base di tale ricostruzione, deve essere valutata la particolare situazione prospettata.

In proposito, quindi, si deve preliminarmente evidenziare che le diverse problematiche scaturiscono da un non perfetto allineamento delle scelte dell’ente con la disciplina contrattuale, come sopra descritta.

Infatti, se la ripartizione delle risorse disponibili, a suo tempo fatta sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, ha destinato un determinato ammontare di euro alla retribuzione di posizione, questa quota di risorse non può che essere integralmente destinata a tale specifica finalità.

La disciplina dell’art.27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999, ha carattere particolare e residuale.

Essa, infatti, trova applicazione solo nell’ipotesi in cui, per qualche motivo occasionale, una parte delle risorse destinate alla retribuzione di posizione non è stata effettivamente utilizzata nell’anno di riferimento, come ad esempio di un posto di qualifica dirigenziale che si è liberato nel corso di un anno e non è stato ricoperto nel corso del medesimo anno.

Conseguentemente, non può essere invocato anche nella diversa fattispecie in esame, che concerne invece un aspetto destinato a permanere nel tempo: una nuova graduazione delle funzioni dirigenziali con più ridotti importi della retribuzione di posizione delle stesse.

La vostra nota, peraltro, non consente di percepire sulla base di quale valutazione l’ente abbia ridotto i valori complessivi delle posizioni dei dirigenti (ad esempio, se per demerito o per riduzione delle aree di responsabilità. Ma in questo caso si dovrebbe ipotizzare che l’ente abbia subito una riduzione delle proprie funzioni istituzionali).

In proposito, in ogni caso, si deve evidenziare che:

a)  le risorse effettivamente disponibili, ai sensi dell’art.26 del CCNL del 23.12.1999), non possono non essere utilizzate, annualmente, per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;

b) la regola dell’art.27, comma 9, del citato CCNL del 23.12.1999, come sopra detto, ha una valenza occasionale e può trovare applicazione solo in casi eccezionali; non può essere quindi applicata “a regime” sulla base di una autonoma scelta del datore di lavoro pubblico;

c) un diverso comportamento dell’ente potrebbe determinare l’avvio di un contenzioso per la violazione delle regole contrattuali;

d) nella situazione prospettata, l’ente, a seguito della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali e del minore importo riconosciuto del valore della retribuzione di posizione delle stesse, potrebbe valutare una rivisitazione della originaria ripartizione delle risorse tra retribuzione di posizione e di risultato, in modo da destinare a quest’ultima voce retributiva le risorse non più utili per la prima;

e) evidentemente, una volta modificata formalmente ed espressamente l’entità complessiva delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, non si pone alcun problema di residui da utilizzare negli anni successivi.

Pertanto, in conclusione, si rileva che, in presenza di particolari esigenze, opportunamente motivate ed evidenziate, l’ente certamente potrebbe procedere ad una rivisitazione complessiva dei valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali  sulla base dei medesimi criteri e metodologie di graduazione che sono stati utilizzati per la loro precedente definizione.

Le risorse “tagliate” alla retribuzione di posizione delle funzioni non potrebbero essere considerate risparmio di spesa corrente.

Infatti, nessuna norma contrattuale o legale (la fattispecie non rientra in alcun modo nelle previsioni dell’art.9, comma 2-bis della legge n.122/2010) impone la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di un importo corrispondente a quelle di cui si tratta.

Queste, infatti, restano acquisite tra quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, con conseguente, esclusiva possibile destinazione alla sola retribuzione di risultato, nei termini sopra descritti.

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