Nel pubblico impiego la circolare 16/IP del 1993 dell’Inpdap aveva stabilito che, in costanza di attività lavorativa, la presenza di un qualsiasi tipo di contribuzione al 31 dicembre 1992 avrebbe consentito l’accesso alla pensione di vecchiaia con quindici anni di contributi anche per gli anni futuri. Trattamento di miglior favore rispetto a quello riservato agli iscritti Inps, i quali potevano continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con questa anzianità contributiva a condizione di averla già perfezionata entro il famigerato 1992.
Naturalmente continuavano a essere salvati anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992 e alcuni dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultavano occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane annue.
L’Inps, con la circolare 16 del 1° febbraio scorso, è giunto alla conclusione che le disposizioni derogatorie previste dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992) continuano a essere operanti in quanto non risultano espressamente abrogate dal decreto Salva Italia. Tuttavia, in considerazione della necessità di provvedere all’armonizzazione delle modalità attuative tra Inps e Inpdap dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti ai quali è applicabile il sistema misto e che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia in base alla riforma Monti-Fornero (66 anni 3 mesi per il triennio 2013/2015), le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dalla Riforma del 1992 si applicano anche agli iscritti ex Inpdap ma alle medesime condizioni previste per la “generalità” dei lavoratori. In altri termini, la presenza di contribuzione inferiore a quindi 15 anni alla fine del 1992 consente l’accesso al pensionamento di vecchiaia esclusivamente con 20 anni di contributi, né può essere invocata la deroga prevista per i lavoratori dipendenti che al 1992 possono far valere un periodo di contribuzione inferiore a 15 anni: anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i nuovi requisiti minimi (20 anni).
In tal caso il requisito contributivo minimo sarebbe stato pari alla contribuzione maturata fino al 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile. La dipendente potrà riscuotere il suo assegno solo dopo aver maturato i previsti venti anni di contributi.
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