In tema di nullità del licenziamento a causa di matrimonio, tra le tassative ipotesi di deroga al divieto di licenziamento contemplate dal quinto comma dell’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, quella di cui alla lett. b), relativa alla “cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta”, non è riconducibile alle ragioni di ordine produttivo o organizzativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In ogni caso, ove ricorra l’ipotesi della deroga, nessun onere grava sulla lavoratrice diretto a dimostrare l’esistenza di una residua possibilità occupazionale all’interno dell’azienda.
Ti consigliamo il volume:
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
di Livio Boiero
Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento