L’incentivo delle funzioni tecniche: indicazioni operative

La incentivazione delle funzioni tecniche disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 si applica alle attività svolte a partire dal 18 aprile 2016, cioè dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ed a condizione che l’ente abbia approvato il regolamento e che sia stato stipulato il contratto decentrato.

25 Settembre 2017
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La incentivazione delle funzioni tecniche disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 si applica alle attività svolte a partire dal 18 aprile 2016, cioè dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ed a condizione che l’ente abbia approvato il regolamento e che sia stato stipulato il contratto decentrato, tenendo conto che il regolamento deve essere adattato alle previsioni dettate dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017, con particolare riferimento alle condizioni che consentono la erogazione dell’incentivo per gli appalti di forniture e di servizi. Mancano invece indicazioni sulla inclusione nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata di questi compensi e sugli effetti che si possono determinare sull’ammontare delle risorse destinate alle altre forme di incentivazione. Sono questi i principali elementi di cui le amministrazioni devono tenere conto nella concreta applicazione delle nuove disposizioni sulla incentivazione delle funzioni tecniche.

La decorrenza dell’applicazione delle nuove regole

Le nuove regole dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 sulla incentivazione delle funzioni tecniche si applicano alle attività svolte a partire dalla data di sua entrata in vigore, cioè dal 18 aprile del 2016. È questa la indicazione che ci viene fornita dal comunicato ANAC del 13 settembre. Siamo in presenza di una presa di posizione che supera i dubbi ed i contrasti interpretativi che si erano manifestati tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

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