La posizione della Corte di Appello
I giudici di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, avevano negato al ricorrente il diritto di vedersi attribuita la citata responsabilità del servizio, a fronte di criteri di temporaneità di detti incarichi (come sanciti, nell’ambito degli enti locali, dall’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000) e di inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. (come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001) i quali escludono la configurabilità di un diritto soggettivo alla conservazione dell’incarico affidato, senza alcun profilo di contrasto con l’art. 15 del c.c.n.l. comparto enti locali che si limita ad esplicitare la modalità di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorre il dipendente in Cassazione, evidenziando l’errore in cui erano incorsi i giudici di Appello, i quali non avevano considerato che, negli enti privi di dirigenti, la funzione dirigenziale è esercitata dai responsabili dei servizi, cui andrebbero prestate le medesime garanzie previste per il personale dirigenziale, ossia in merito all’illegittima rimozione prima della scadenza dell’incarico loro conferito.
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