a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Detta pubblicità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Cosa succede se l’incarico assegnato non viene pubblicato?
Il caso è stato affrontato in una recente sentenza (n. 384/2016) della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – dalla quale risulta che veniva conferito un incarico tecnico ad un soggetto esterno all’amministrazione; specificatamente, si trattava di un incarico per l’attuazione delle procedure di accatastamento e/o voltura di parte degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Per maggiori approfondimenti sul tema, CONSULTA lo SPECIALE sul CONFERIMENTO degli INCARICHI ESTERNI
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