I vincoli della Legge di Stabilità 2016 al fondo
Le disposizioni dal comma 236 della legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che prevedono un tetto al fondo per la contrattazione decentrata sono pienamente in vigore, anche se la Corte Costituzionale ha giudicato illegittime le previsioni della legge n. 124/2015, ed esse cesseranno di produrre i propri effetti solamente in presenza di una esplicita scelta legislativa di abrogazione. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 6 del 24 gennaio 2017.
In primo luogo, ci viene detto che “la norma introduce una nuova misura di contenimento della spesa della contrattazione integrativa che costituisce uno degli ambiti prioritari di intervento in materia di contrazione della spesa del personale fissati dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006; trattasi, peraltro, di disposizione che si colloca nel solco della precedente normativa in materia di blocco del trattamento accessorio prevista dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. 31/05/2010 n. 78”.
Ed ancora, si veda il parere della sezione autonomie n. 34/2016, i maggiori elementi di novità della nuova disposizione rispetto alle previsioni dettate dal DL n. 78/2010 sono i seguenti:
“1) il richiamo espresso delle due condizioni presupponenti la reiterazione del tetto di spesa, vale a dire, il lasso temporale necessario all’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione e la sopravvenienza di particolari esigenze di finanza pubblica;
2) l’inserimento dell’inciso tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
3) l’assenza di una analoga previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio … l’intenzione di prorogare l’operatività del precedente sistema vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore”.
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