Sulla utilizzazione dei resti dei risparmi derivanti da cessazioni del 2013 per finanziare assunzioni negli anni 2015 e 2016 vi sono indicazioni diverse tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. I comuni non possono superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili per sostituire un dipendente collocatosi in aspettativa. Nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili entrano gli oneri per la utilizzazione del comma 557 della legge n. 311/2004, cd di stabilità 2005. Gli enti che ricorrono al prepensionamento devono evitare il ricorso a spese per la sostituzione del personale cessato ricorrendo a queste disposizioni. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che arrivano dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di assunzioni di personale.
Le Corti dei conti sulle assunzioni ed i prepensionamenti
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