La vicenda
Una società adiva il Tribunale civile al fine di vedersi riconoscere le somme per le prestazioni effettuate, pur superando i limiti ammessi delle disponibilità finanziarie a disposizione. Il Tribunale di primo grado rigettava domanda di indennizzo ex articolo 2041 c.c., oltre a interessi moratori come previsti da d.lgs. 231/2002, per prestazioni fornite oltre il tetto di spesa fissato. In sede di Appello la Corte territoriale riformava la decisione del Tribunale riconoscendo le somme dovute alla Società, per ingiustificato arricchimento. La Corte di Appello giungeva a questa conclusione interpretando le motivazioni contenute nella sentenza 26 maggio 2015, n. 10798 della Sezioni Unite della Cassazione, secondo al quale “non è necessario il riconoscimento della utilitas da parte dell’arricchito…
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