Lavoro agile, i pareri ARAN

Approfondimento di Paola Aldigeri

Alcuni recenti pareri dell’Aran sul lavoro a distanza

Con il parere CFL240 , l’Aran ha ribadito per gli enti locali lo stesso parere già espresso con proprio parere CFC118 per le amministrazioni centrali, ossia che una giornata “mista” di lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale, che sono:

  • Il richiamo in ufficio nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (art. 66, comma 4 del CCNL 16.11.22);
  • Il richiamo in servizio nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (comma 5 del medesimo articolo 66). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

In modo inequivocabile, Aran conclude che ulteriori ipotesi di attività mista di tipo volontario o programmabile a priori dalle parti non sono conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Tale perentorietà sembrerebbe tradursi in una forma di rigidità di una modalità di prestazione lavorativa (il lavoro agile) per propria natura estremamente flessibile. Le due ipotesi sopra richiamate sono sicuramente state enucleate a tutela del datore di lavoro (malfunzionamento degli strumenti informatici e esigenze di servizio sopravvenute), ma ciò non parrebbe necessariamente escludere a priori la possibilità di concordare con il proprio datore la possibilità di svolgere, per particolari esigenze delle parti, una giornata mista tra lavoro agile e lavoro in presenza, qualora ciò sia reciprocamente conveniente.

Il parere CFL239 riguarda, invece, il lavoro da remoto. Viene richiesto ad Aran se il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto, nelle giornate in cui lavora a distanza può essere beneficiario dell’indennità di condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022.

Aran risponde richiamando l’art. 68, comma 3, del medesimo CCNL, che prevede che “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

Quindi, il lavoratore da remoto può essere beneficiario dell’indennità in oggetto alla condizione che, anche nella modalità prestazionale da remoto, sussistano i presupposti giustificativi dell’indennità in esame (disagio, rischio o maneggio valori) così come delineati dalla disciplina contrattuale, contenuta all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018.

Ricordiamo, invece, che in caso di lavoro agile, nelle giornate in cui viene svolta la prestazione a distanza, l’art. 66, comma 3, del CCNL vigente prevede che non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

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Possibilità di lavorare da remoto

Con il parere CFL245, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per il personale autorizzato a lavorare da remoto, di lavorare per turni, prevedendo che, sulla base del sopra citato art. 68, comma 3, il dipendente può certamente lavorare per turni ai sensi di quanto regolato dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.

Ricordiamo, invece, che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del vigente CCNL in caso di lavoro agile, sono esclusi i lavori in turno.

Il parere Aran CFL 250 prevede, inoltre, che i lavoratori da remoto possano essere inseriti tra quelli che sono utilizzati in reperibilità, sempre ai sensi del citato art. 68 del CCNL. Di conseguenza, un dipendente utilizzato da remoto “può certamente essere messo in reperibilità, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, compatibilmente con il luogo convenuto nell’Accordo individuale di lavoro, al fine del rispetto della clausola contenuta al comma 2 dello stesso articolo 24 del CCNL 21.5.2018”, cioè del vincolo a raggiungere il luogo in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa entro i minuti successivi alla chiamata.

 

 

 

 

 

 

 

 

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