La PA risponde degli errori dell’algoritmo: il TAR fissa i limiti dell’automazione nei concorsi pubblici

Focus sulla sentenza del TAR Lombardia, Milano, 8 aprile 2026, n. 1602

24 Aprile 2026
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Una candidata esclusa dalla graduatoria per un errore informatico ottiene ragione davanti ai giudici amministrativi lombardi. La sentenza del TAR Lombardia, Milano, 8 aprile 2026, n. 1602 ribadisce un principio cardine: nessun sistema automatizzato può esercitare in autonomia il potere decisionale della PA.

Il caso

Una docente di scienze motorie partecipa a un concorso ordinario nella Regione Lombardia, indetto con il D.M. n. 205/2023, e consegue 188 punti. Superato lo scritto, l’orale e valutati i titoli, si attende l’inserimento in graduatoria. Invece, si ritrova esclusa dai vincitori, scavalcata da 26 candidati senza alcun titolo di riserva o preferenza. In più, il sistema informatico della piattaforma ministeriale non le ha riconosciuto la riserva del 30% dei posti, spettante per aver maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole statali nell’ultimo decennio, requisito che l’Amministrazione stessa, in sede di giudizio, ha poi ammesso sussistere pienamente.

La ricorrente impugna la graduatoria dinanzi al TAR Lombardia, avviando una vicenda processuale articolata in più fasi, culminata nell’udienza pubblica del 3 marzo 2026.

Il principio: l’algoritmo non può decidere da solo

Il punto giuridico centrale della pronuncia non riguarda tanto la singola candidata quanto la struttura stessa dei procedimenti concorsuali digitali. L’USR Lombardia aveva giustificato l’errore attribuendolo a un malfunzionamento della piattaforma informatica gestita da un fornitore esterno. Per il Collegio, tuttavia, tale spiegazione non costituisce una valida esimente.

“L’utilizzo di procedure automatizzate da parte dell’Amministrazione non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali.”

Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, secondo cui l’impiego di algoritmi è legittimo solo se l’Amministrazione mantiene un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione. Quando il sistema automatizzato diventa il solo arbitro dell’esito, la determinazione amministrativa è illegittima.

La decisione e le sue conseguenze operative

Il Tribunale ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ordinando all’USR di correggere le graduatorie e di inserire la ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio conseguito, riconoscendo contestualmente la riserva prevista dalla normativa concorsuale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite.

Per le Amministrazioni che gestiscono procedure selettive in modalità digitalizzata, la sentenza impone una riflessione urgente: non è sufficiente affidarsi a sistemi informatici certificati. Occorre predisporre meccanismi di verifica umana sugli output automatizzati, in grado di intercettare anomalie prima che queste si traducano in provvedimenti illegittimi. Il costo di un contenzioso (in termini economici e reputazionali) supera di gran lunga quello di un controllo preventivo strutturato.

Per i candidati ai concorsi pubblici, la pronuncia rafforza la tutela: l‘errore del sistema non ricade sul concorrente che abbia dichiarato correttamente i propri requisiti. Il diritto alla corretta valutazione dei titoli è opponibile all’Amministrazione indipendentemente dalle disfunzioni tecnologiche della piattaforma utilizzata.

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