La nomina della commissione di concorso e la giurisprudenza in materia

Approfondimento di Paola Aldigeri

La scelta dei commissari di concorso

E’ evidente che la scelta dei commissari di concorso è fondamentale nel processo di scelta del miglior candidato per il ruolo da ricoprire, e ciò che gioca un ruolo decisivo nell’efficacia della procedura sono indubbiamente la competenza e la neutralità dei componenti della commissione di esame.

Oltre che dalle norme sopra esaminate, tale rilevanza è stata messa in evidenza dalla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (“Linee guida sulle procedure concorsuali”), che dedica il paragrafo 7 alle commissioni di concorso. Al fine di garantire l’imparzialità, tale direttiva prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito dei concorsi che organizza, procede alla nomina delle commissioni, previo avviso pubblico, con indicazione, in ragione della professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste; valuta la rispondenza dei candidati ai requisiti previsti nell’avviso, e procede alla nomina mediante sorteggio dei componenti per ogni materia.

Per quanto riguarda le altre amministrazioni, si afferma che queste dovrebbero procedere autonomamente a darsi regole chiare sula scelta dei componenti delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per ragioni di trasparenza. Come abbiamo visto sopra, lo schema di regolamento di modifica del D.P.R. n. 487/94 sembra prevedere il sorteggio da elenchi formati attraverso avvisi pubblicati per le diverse professionalità sul portale INPA.GOV.IT. Se così fosse, verrebbe meno il ricorso all’affidamento di incarichi di collaborazione esterna.

Non essendovi attualmente una regola in vigore uniforme per tutte le amministrazioni, il regolamento per l’accesso di ciascun ente dovrebbe, quindi, aver definito una procedura di individuazione dei commissari che garantisca i principi della competenza, della trasparenza e della indipendenza, senza tuttavia aggravare il procedimento, essendo la celerità di espletamento del concorso un preciso principio previsto dal comma 2 dell’art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2021 (evitando, per esempio, l’attribuzione di più incarichi ad uno stesso soggetto nell’arco di un certo periodo temporale ed esigendo la dimostrazione dell’esperienza nei determinati campi di materia o creando un albo interno per ciascuna professionalità da scorrere nel tempo, ecc.).

Recentemente, il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022 ha sostenuto che la qualificazione di “esperto” esige di verificare che il membro della commissione abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un’adeguata conoscenza delle materie oggetto di concorso. I magistrati hanno sostenuto che i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (diversamente da quanto emergeva nel caso in esame).

Il divieto di aggravamento del procedimento è, infatti, alla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il requisito della competenza dei membri della commissione di concorso “va verificato con riferimento alla commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati” (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, n. 5137 del 2015; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6366; .

Nelle Linee Guida sopra ricordate, si parla, inoltre, di “composizione equilibrata delle commissioni”, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità; già nel 2018, quindi ancor prima della disposizione specifica introdotta nell’art. 35 quater del D.Lgs. n. 165/2001 per la valutazione delle capacità e delle attitudini, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva espresso l’opportunità di coinvolgere – in relazione ai profili dei posti messi a bando – commissari con specifiche competenze nel reclutamento e nella gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro.

Nella sentenza n. 323 del 13 maggio 2021, il Tar Lazio-Latina, sezione I, respinge il ricorso presentato da un candidato che, dopo aver sostenuto la prova scritta, non risultava ammesso alle successive prove pratica e orale; il ricorrente sosteneva l’asserita illegittima composizione della commissione, a causa della presenza di componenti non di comprovata esperienza nelle materie di esame. Su questa tipologia di eccezione, “la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che è onere del ricorrente dimostrare quale efficienza causale l’asserita illegittima composizione della commissione avrebbe determinato, in concreto, sul voto a lui attribuito e che la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può sempre comportare l’automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento “ex tunc” del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata; mentre, quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico “vulnus” sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla commissione, sarà onere della parte ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato, i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della commissione avrebbe inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso (TAR Lazio, Sez. I quater, 2.4.21, n. 3966).

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1:”La composizione e la nomina della commissione di concorso”

Parte 3: “Le conseguenze della composizione illegittima della commissione d’esame”

Il momento di nomina della commissione di concorso

La normativa sull’accesso al pubblico impiego non prevede una norma che definisce il momento, all’interno della procedura concorsuale, in cui deve avvenire la nomina della commissione.

In difetto di una specifica previsione normativa, trova applicazione il principio dell’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ex art. 1 della legge 241/1990, la cui violazione deve essere dedotta in concreto, fornendo elementi che facciano ritenere che, nello specifico caso, il principio sia stato violato.

Citiamo, tuttavia, che, qualora l’amministrazione stabilisca nel proprio regolamento che la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, al fine di evitare il rischio che la commissione sia modellata sui profili dei candidati che hanno presentato la domanda, tale termine diviene perentorio, e – se non rispettato – produce l’illegittimità degli atti concorsuali (vedi Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2021, n. 8119)

Gli esperti aggiunti nelle commissioni esaminatrici

Abbiamo visto che alla commissione esaminatrice possono essere aggiunti esperti per particolari materie o discipline: è, per esempio, il caso degli esperti in lingue straniere o di informatica, ma anche degli esperti di valutazione delle competenze comportamentali o manageriali.

Il Tar Lazio-Roma, sezione I-quater, nella sentenza del 3 novembre 2022, n. 14361 ha sancito che gli esperti aggiunti, nominati ad integrazione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, sono tenuti a presenziare alle sedute ove siano trattate le materie di loro competenza e non a tutte le sedute della commissione.

  1. Il supporto esterno degli esperti alla commissione

La giurisprudenza ammette che la commissione esaminatrice possa legittimamente avvalersi di esperti esterni alla medesima, alla quale l’esperto fornisce linee guida per la predisposizione delle domande e la valutazione delle risposte.

In particolare, nella sentenza del Tar Lazio-Roma, sez. II, 14 marzo 2023, n. 4469, il ricorrente ha sostenuto la violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in public management e illegittima composizione della commissione di esame per mancata sua integrazione con un esperto di public management, con conseguente inadeguato svolgimento della prova orale e mancata valutazione delle attitudini professionali e delle competenze manageriali per assenza durante il colloquio dell’esperto. Il ricorrente contesta l’illegittimità, per contrarietà al bando di concorso, del provvedimento di nomina dell’esperto in public management, laddove farebbe riferimento ad una sorta di ‘consulente esterno’ con il compito di svolgere attività di “supporto ed ausilio” alla commissione.

Il Collegio, tuttavia, ribadisce che il bando del concorso – nel riferirsi alla figura dell’esperto in public management – non ha disposto l’integrazione della composizione della commissione in quanto tale, ma ha inteso fornire supporto ab externo ai commissari del concorso mediante la sua attività. Nella specie, l’esperto ha fornito alla commissione le linee guida da applicare nella valutazione relativa alla sua materia (come risulta dall’allegato n. 6 della produzione dell’Agenzia delle entrate, depositata in data 14 dicembre 2022), sicché egli ha effettivamente contribuito allo svolgimento dei lavori della commissione, come richiesto dal bando. In altri termini, l’esperto – prima dell’inizio dello svolgimento delle prove orali – ha ben potuto offrire il proprio contributo ai lavori della commissione, fornendole elementi che hanno consentito l’elaborazione delle domande da rivolgere ai candidati, con le osservazioni utili per le successive valutazioni della commissione esaminatrice.

La vincolatività delle previsioni regolamentari sulla composizione della commissione

Diverse sentenze sostengono che la violazione delle previsioni regolamentari sulla composizione della commissione rendono illegittima la procedura concorsuale.

Citiamo le seguenti:

  • Tar Abruzzo-L’Aquila, sezione I, sentenza 13 dicembre 2022, n. 441: in questo caso, la commissione di concorso era stata composta di almeno due membri su tre che non rivestivano le qualifiche prescritte dal regolamento dei concorsi, senza che vi fosse alcuna menzione, nella determinazione di composizione della commissione, dell’impossibilità di scegliere i membri tra le figure indicate nello stesso regolamento. Il giudice amministrativo conclude che, qualora il regolamento dell’ente preveda che a presiedere la commissione di selezione per progressione verticale sia il Segretario comunale, in relazione alle procedure per le categorie “D” apicali, l’ente non può legittimamente nominare un funzionario di altro ente, adducendo l’opportunità di non affidare il compito al Segretario in quanto tra i candidati risulti presente un proprio collaboratore inserito in un ufficio di cui lo stesso abbia la responsabilità.
    Allo stesso modo non può essere nominato componente un dipendente dell’ente in quiescenza, adducendo l’indisponibilità (non dimostrata) di altri funzionari in servizio nell’ente, in presenza di previsione regolamentare che stabilisca il prioritario affidamento degli incarichi in questione al personale interno e solo in subordine a soggetti esterni.
    Dall’annullamento della determinazione di nomina della commissione segue, per illegittimità derivata, l’annullamento degli esiti della selezione (vizio derivato); graverebbe infatti sull’amministrazione l’onere di provare che l’esito del procedimento non sarebbe stato diverso da quello impugnato, ove fossero stati rispettati i criteri di composizione della commissione;
  • Tar Sicilia-Catania, sezione II, sentenza 4 luglio 2022 n. 1776: qualora il regolamento dei concorsi prevede che la commissione esaminatrice debba essere composta dal competente responsabile dell’area e da due esperti esterni, la nomina del segretario comunale in luogo di uno degli esterni determina illegittimità della composizione del collegio, dal momento che non si può definire, a tutti gli effetti, quale soggetto esterno il segretario, in ragione della funzione dal medesimo svolta nell’ambito dell’attività dell’ente locale. Conseguentemente, si determina la caducazione di tutti gli atti della procedura.

 

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