La sentenza del 6 marzo 2013, n. 33, della Corte costituzionale riafferma il principio secondo cui la tutela del conseguimento del minimo pensionistico costituisce un bene giuridico costituzionalmente protetto. Successivamente a tale sentenza, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere del 4 aprile 2013 entra nel merito dei presupposti per la prosecuzione del servizio di un dipendente in caso di mancato raggiungimento del minimo contributivo pensionistico.
La Corte Costituzionale e la Funzione Pubblica intervengono in merito al requisito minimo pensionabile e all’obbligo del trattenimento in servizio
di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 9/4/2013)
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