Inps: amianto, opzione donna e riduzione pensione anticipata

Pubblicata il 29 febbraio 2016 la circolare n. 45 dell’Inps che ha fornito ulteriori istruzioni sull’applicazione della normativa relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, al regime sperimentale donna e, infine, sulla riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

In particolare, nella circolare si comunica la proroga del termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2016.

Per quanto concerne, invece, il regime sperimentale donna l’Istituto ha sottolineato che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni), un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi (per le lavoratrici dipendenti),  e 58 anni e 3 mesi (per le lavoratrici autonome), a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Dunque, la data del 31 dicembre 2015 deve considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

In materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata, per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Il comma 299 dell’articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni.

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