La gestione delle assenze per infortunio nel pubblico impiego richiede un’attenzione particolare. Il recente orientamento dell’ARAN n. 36249 è intervenuto circa il trattamento dei dipendenti in regime di part-time, ribadendo che la protezione della salute e la stabilità del rapporto di lavoro non possono essere soggette a riproporzionamenti legati all’orario di servizio.
Il riferimento normativo cardine resta l’art. 39 del CCNL Funzioni Centrali (triennio 2016-2018), le cui disposizioni continuano a tracciare la linea di confine tra malattia ordinaria e infortunio.
Il regime speciale dell’infortunio: oltre il triennio mobile
A differenza della malattia comune, dove il contratto collettivo individua un tetto massimo di assenze calcolato su un “triennio mobile” (il cosiddetto periodo di comporto), l’infortunio sul lavoro gode di una tutela rafforzata e specifica. La norma stabilisce che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente preposto (INAIL).
Questo significa che, finché perdura lo stato di inabilità temporanea legato all’evento traumatico occorso in servizio, il posto di lavoro rimane garantito. Un punto di fondamentale importanza gestionale, chiarito dall’ARAN, riguarda l’autonomia di tale istituto: le assenze per infortunio sono “neutre” rispetto al calcolo della malattia ordinaria. Esse non si cumulano ai fini del superamento del comporto standard, evitando che un incidente professionale possa pregiudicare la successiva tutela del lavoratore in caso di patologie comuni.
Parità di tutele: il part-time
Il parere dell’ARAN si concentra sull’applicabilità di queste regole al personale con contratto a tempo parziale. Spesso, nelle Amministrazioni, sorge il dubbio se i diritti legati ai tempi di conservazione del posto debbano essere ridotti proporzionalmente alle ore lavorate. L’Agenzia ribatte che non esiste alcuna differenziazione.
La tutela contrattuale in caso di infortunio non conosce distinzioni tra personale a tempo pieno e personale a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). La “guarigione clinica” è un dato biologico e certificativo che prescinde dall’articolazione della prestazione lavorativa. Pertanto, il dipendente part-time infortunato ha diritto alla medesima ampiezza temporale di conservazione del posto del collega full-time, senza che il periodo possa essere eroso o ricalcolato in base alla percentuale di impiego.
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