Il sistema previdenziale italiano prosegue sulla strada della flessibilità incentivata. La Legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025) ha rinnovato l’incentivo al posticipo del pensionamento. Con la recente circolare 3 aprile 2026, n. 42, l’INPS ha chiarito che la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota a carico del lavoratore (IVS: Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) è ora pienamente operativa anche per chi matura i requisiti della pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.
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Indice
Il vantaggio in busta paga: decontribuzione e neutralità fiscale
Esercitando la rinuncia, il lavoratore vede trasformarsi la propria quota contributiva in somma netta erogata direttamente in busta paga.
La circolare sottolinea che:
- Imponibilità fiscale, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;
- Tutela assicurativa, mentre la quota del lavoratore viene monetizzata, resta fermo l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.
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Requisiti soggettivi e specifiche di settore
La circolare n. 42 perimetra con precisione i beneficiari. Possono accedere all’incentivo i dipendenti iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o alle forme sostitutive/esclusive che:
- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Restano fuori i lavoratori del Fondo Volo con requisiti ridotti.
Per il personale del pubblico impiego, l’INPS chiarisce che l’incentivo cessa inderogabilmente al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, anche nei casi di permanenza in servizio ex art. 1, comma 165, l. 207/2024.
Iter procedurale
Il diritto all’incentivo non scatta automaticamente. È necessaria una domanda telematica all’INPS. L’Istituto ha 30 giorni per verificare i requisiti e, in caso di esito positivo, invierà una “Comunicazione bidirezionale” sia al lavoratore che all’azienda.
L’azienda può procedere all’erogazione del bonus e al conseguente conguaglio dei contributi solo dopo aver ricevuto l’assenso formale dell’Istituto. Fino a quel momento, l’obbligo di versamento ordinario resta pienamente vigente.
PER APPROFONDIRE:
– Pensioni 2026: i dati dell’osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall’INPS, integrata anche la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
– TFS e TFR nel pubblico impiego, l’INPS aggiorna regole e tempi di pagamento.
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