Il ricorso alle assunzioni flessibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni deve essere limitato ai casi in cui vi siano “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e limitato”, non potendo essere questo uno strumento utilizzato per fare fronte ad esigenze ordinarie delle amministrazioni. Esse inoltre vanno contenute nei tempi massimi fissati dal legislatore e nei tetti previsti dalla contrattazione collettiva. I relativo oneri sono determinati in modo preciso e non valicabile da parte del legislatore nazionale. Siamo in presenza di limitazioni di cui le amministrazioni devono tenere adeguatamente conto nella effettuazione delle proprie scelte. Occorre al riguardo sottolineare che queste previsioni sono dettate sia per contenere la spesa per queste assunzioni e, più in generale, per il personale sia per limitare l’uso in modo eccessivamente ampio di questo istituto, uso che ha portato alla formazione di una massa significativa di lavoratori precari.
Il ricorso alle assunzioni flessibili
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