Il personale della Polizia Locale distaccato presso la Procura della Repubblica

Approfondimento di L. Boiero

Un sindaco friulano, ha formulato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative al distacco funzionale  presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Pordenone dell’unico agente di Polizia locale, ha chiesto di sapere se il Comune, assumendosi nuovi oneri finanziari, possa ricorrere, nei limiti consentiti dalla legge, ad una delle tipologie di lavoro flessibile, limitatamente al periodo in cui il dipendente si trova in posizione di distacco funzionale non rimborsato. (cfr. Deliberazione n. 54 Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia).
La lettura della decisione, ci consente di richiamare la disciplina da applicare al personale in distacco presso gli Uffici Giudiziari.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 271/89, regola la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria prevedendo che “le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi…”.
In base alla previsione citata, risulta chiaramente che le sezioni di Polizia giudiziaria sono composte in via ordinaria da agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.
Soltanto qualora ricorrano particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi.
I comuni normalmente ricadono in quest’ultima ipotesi, dove per poter essere assegnati alle Sezioni di Polizia giudiziaria, gli interessati presentano domanda all’Amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sedi vacanti.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *